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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANACostituzione della Repubblica italianaapprovata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948 (G.U. 27 dicembre 1947n. 298ediz. straordinaria)
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PRINCIPI FONDAMENTALI
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1. - L'Italia è una Repubblica democratica [139 ]fondata sul lavoro [4].
La sovranità appartiene al popolo [485658101 e ss.]che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (1). 
(1) V. artt. 6 ss. c.p.; artt. 2 ss. c. nav.; l. 8 dicembre 1961n. 1638 ( Adesione alla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale).
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2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4132124]sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18293945]e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politicaeconomica e sociale (1). 
(1) V. l. 4 agosto 1955n. 848Ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentaliDichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU il 10 dicembre 1948.
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3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla leggesenza distinzione di sessodi razzadi linguadi religionedi opinioni politichedi condizioni personali e sociali (1). 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socialechelimitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadiniimpediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politicaeconomica e sociale del Paese. 
(1) V. l. 9 febbraio 1963n. 66Ammissione della donna ai pubblici uffici e professioni; l. 20 maggio 1970n. 300Statuto dei Lavoratori; l. 9 dicembre 1977n. 903Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; l. 10 aprile 1991n. 125Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
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4. - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini (1) il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgeresecondo le proprie possibilità e la propria sceltaun'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
(1) V. l. 5 febbraio 1992n. 91Nuove norme sulla cittadinanza.
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5. - La Repubblicauna e indivisibilericonosce e promuove le autonomie locali [114-133]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
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6. - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (1). 
(1) V. X disp. trans. e fin.
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7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sonociascuno nel proprio ordineindipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (1). Le modificazioni dei Pattiaccettate dalle due partinon richiedono procedimento di revisione costituzionale [138]. 
(1) V. l. 27 maggio 1929n. 810Esecuzione del trattato e concordato con la Santa Sedee Accordo 18 febbraio 1984 trasformato in l. 25 marzo 1985n. 121.
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8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19]. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statutiin quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (1). 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (2). 
(1) V. l. 24 giugno 1929n. 1159Norme sull'esercizio dei culti ammessi; r.d. 28 febbraio 1930n. 289Norme di attuazione della l. 24 giugno 1929n. 1159. 
(2) L. 11 agosto 1984n. 449Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa Valdese; ll. 22 novembre 1988n. 516 e 517 con la Chiesa Avventista e Pentecostale; l. 8 marzo 1989n. 101 con le comunità ebraiche.
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9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (1). 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [16 disp. prel.; 3 e ss. c.p.]. 
Lo stranieroal quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italianaha diritto d'asilo nel territorio della Repubblicasecondo le condizioni stabilite dalla legge (2). 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [26 - 3 c.p.; 698 c.p.p.] (3). 
;(1) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948). 
;(2) V. d.l. 30 dicembre 1989n. 416 convertito nella l. 28 febbraio 1990n. 39in materia di ingresso e soggiorno degli extracomunitari. 
;(3) Tale comma non si applica ai delitti di genocidio: v. art. unico l. cost. 21 giugno 1967n. 1.
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11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [78]; consentein condizioni di parità con gli altri Statialle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
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12. - La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verdebianco e rossoa tre bande verticali di eguali dimensioni.
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PARTE IDIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITitolo IRapporti civili 
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13. - La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzionedi ispezione o perquisizione personalené qualsiasi altra restrizione della libertà personalese non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244-245247-249272-308 c.p.p.; 118256260 c.p.c.]. 
In casi eccezionali di necessità ed urgenzaindicati tassativamente dalla leggel'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisoriche devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria ese questa non li convalida nelle successive quarantotto oresi intendono revocati e restano privi di ogni effetto [352356-357379-391 c.p.p.]. 
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [303-305 c.p.p.] (1). 
(1) L'espressione «carcerazione preventiva»è sostituitanella legislazione vigente da «custodia cautelare»v. art. 1 l. 28 luglio 1984n. 398.
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14.- Il domicilio è inviolabile [614615 bis c.p.]. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestrise non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [244-245250-252316-323352-357 c.p.p.]. 
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
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15. - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [616-623 -bis c.p.] (1). 
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [266-271 c.p.p.].
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16. - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionalesalvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [233 c.p.; 281-283 c.p.p.]. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (XIII). 
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvisalvo gli obblighi di legge.
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17. - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunionianche in luogo aperto al pubbliconon è richiesto preavviso. 
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autoritàche possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (1). 
(1) Cfr. artt. 18 e 24 del T.U.L.P.S.r.d. 18-6-1931n. 773.
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18. - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamentesenza autorizzazioneper fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguonoanche indirettamentescopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [270-272 c.p.] (1).
(1) Cfr. d.lgs. C.p.S. 14 febbraio 1948n. 43Divieto delle associazioni di carattere militare; l. 20 giugno 1952n. 645Fascismo ; l. 25 gennaio 1982n. 17Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2; l. 19 marzo 1990n. 55Norme antimafia.
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19. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi formaindividuale o associatadi farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il cultopurché non si tratti di riti contrari al buon costume.
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20. - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislativené di speciali gravami fiscali per la sua costituzionecapacità giuridica e ogni forma di attività.
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21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parolalo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delittiper i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzio nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
In tali casiquando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziariail sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziariache devono immediatamentee non mai oltre ventiquattro orefare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successiveil sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. 
La legge può stabilirecon norme di carattere generaleche siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 
Sono vietate le pubblicazioni a stampagli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume [528 c.p.]. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni [XVII].
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22. - Nessuno può essere privatoper motivi politicidella capacità giuridicadella cittadinanzadel nome.
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23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
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24. - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [98 c.p.p.]. 
Sono assicurati ai non abbienticon appositi istitutii mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1). 
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [643-647 c.p.p.]. 
(1) Cfr. r.d. 30 dicembre 1923n. 3282Gratuito patrocinio; l. 30 luglio 1990n. 217concernente l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (in particolare l'art. 17); d.m. 3 novembre 1990n. 327Regolamento in materia di gratuito patrociniovedile integralmente riportate in appendice.
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25. - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [ 2 c.p.]. 
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [199-240 c.p.].
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26. - L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; 13 c.p.; 699-710 c.p.p.]. 
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1). 
;(1) Tale comma non si applica ai delitti di genocidio: cfr. l. costituzionale 21 giugno 1967n. 1 e l. 26 novembre 1985n. 719 che recepisce la Convenzione Europea per la repressione del Terrorismo del 27 gennaio 1977.
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27. - La responsabilità penale è personale. 
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [648 c.p.p.] (1). 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (2). 
Non è ammessa la pena di morte (3)se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra [21 c.p.] (4). 
;(1) Così anche art. 6n. 2Conv. europea dei diritti dell'uomo. 
;(2) Cfr. l. 26 luglio 1975n. 354Norme sull'ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d.P.R. 29 aprile 1976n. 431Regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975n. 354. 
;(3) Con l. 13 ottobre 1994n. 589è stata abolita la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. 
;(4) La pena di morte in tempo di pace è stata soppressa dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944n. 224 e dal d.lgs. 22 gennaio 1948n. 21.
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28. - I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabilisecondo le leggi penalicivili e amministrativedegli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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Titolo IIRapporti etico-sociali 
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29. - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugicon i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
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30. - È dovere e diritto dei genitori mantenereistruire ed educare i figlianche se nati fuori del matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitorila legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e socialecompatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
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31. - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativicon particolare riguardo alle famiglie numerose. 
Protegge la maternitàl'infanzia e la gioventùfavorendo gli istituti necessari a tale scopo (1). 
;(1) Cfr. r.d. 24 dicembre 1934n. 2316T.U. protezione e assistenza maternità e infanzia; l. 29 luglio 1975n. 405Istituzione Consultori familiari; l. 23 dicembre 1975n. 698 e succ. modif. Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'ONMI; l. 22 maggio 1978n. 194Tutela della maternità e interruzione volontaria della gravidanza; l. 4 maggio 1983n. 184Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori .
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32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivitàe garantisce cure gratuite agli indigenti (1) (2). 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (3). La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana [5 c.c.] (4). 
(1) Cfr. r.d. 27 luglio 1934n. 1265T.U. leggi Sanitarie e succ. modif.; l. 23 dicembre 1978n. 833Istituzione del servizio sanitario nazionale. 
(2) Cfr. ancheper interventi settoriali: 
- l. 30 aprile 1962n. 283Disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti; 
- l. 13 luglio 1966n. 615Inquinamento atmosferico; 
- l. 11 novembre 1975n. 584Divieto di fumare nei locali pubblici ; 
- l. 10 maggio 1976n. 319Tutela delle acque dall'inquinamento ; 
- l. 22 maggio 1978n. 194Interruzione della gravidanza. 
(3) Cfr. l. 13 maggio 1978n. 180Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori; l. 5 giugno 1990n. 135Lotta all'AIDS e d.P.R. 9 ottobre 1990n. 309T.U. Stupefacenti. 
(4) Cfr. l. 26 giugno 1967n. 458Trapianti di rene tra persone viventi; l. 2 dicembre 1975n. 644Prelievi da cadavere per scopi di trapianto terapeutico; l. 14 luglio 1967n. 592Raccolta e distribuzione del sangue umano; l. 4 maggio 1990n. 107Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano.
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33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazionesenza oneri per lo Stato. 
La leggenel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la paritàdeve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
Le istituzioni di alta culturauniversità ed accademiehanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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34. - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferioreimpartita per almeno otto anniè obbligatoria e gratuita. 
I capaci e meritevolianche se privi di mezzihanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studioassegni alle famiglie ed altre provvidenzeche devono essere attribuite per concorso.
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Titolo IIIRapporti economici 
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35. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazionesalvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generalee tutela il lavoro italiano all'estero.
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36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuitee non può rinunziarvi.
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37. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti ea parità di lavorole stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (1). Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare [31] e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione (2). 
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato (3). 
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essia parità di lavoroil diritto alla parità di retribuzione (3). 
(1) V. l. 9 dicembre 1977n. 903Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. V. anche l. 10 aprile 1991n. 125Sulla parità uomo-donna nel lavoro . 
(2) V. d.P.R. 31 dicembre 1971n. 1403Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; l. 29 dicembre 1987n. 546Indennità di gravidanza e puerperio. 
(3) V. l. 17 ottobre 1967n. 977Tutela del lavoro dei fanciulli.
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38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. 
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuniomalattiainvalidità e vecchiaiadisoccupazione involontaria. 
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
L'assistenza privata è libera.
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39. - L'organizzazione sindacale è libera (1). 
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centralisecondo le norme di legge. 
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possonorappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscrittistipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 
(1) V. artt. 14 e 18 l. 20 maggio 1970n. 300Statuto dei lavoratori e l. 29 marzo 1983n. 93Legge-quadro sul Pubblico Impiego.
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40. - Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano [503 -512 c.p.] (1). 
(1) V. l. 12 giugno 1990n. 146Regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali . V. anche artt. 15 e 28 l. 20 maggio 1970n. 300Statuto dei lavoratori.
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41. - L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezzaalla libertàalla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
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42. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Statoad enti o a privati. 
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla leggeche ne determina i modi di acquistodi godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 
La proprietà privata può esserenei casi preveduti dalla leggee salvo indennizzoespropriata per motivi di interesse generale. 
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
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43. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferiremediante espropriazione e salvo indennizzoallo Statoad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di impreseche si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
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44. - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti socialila legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privatafissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrariepromuove ed impone la bonifica delle terrela trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. 
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
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45. - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicuracon gli opportuni controlliil carattere e le finalità. 
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
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46. - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzionela Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborarenei modi e nei limiti stabiliti dalle leggialla gestione delle aziende.
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47. - La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplinacoordina e controlla l'esercizio del credito. 
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazionealla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
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Titolo IVRapporti Politici
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48. - Sono elettori tutti i cittadiniuomini e donneche hanno raggiunto la maggiore età. 
Il voto è personale ed egualelibero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [648 c.p.p.].
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49. - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
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50. - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
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51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianzasecondo i requisiti stabiliti dalla legge [97; XIII]. 
La legge puòper l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettiveparificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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52. - La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. 
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadinoné l'esercizio dei diritti politici (1). 
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 
(1) V. l. 15 dicembre 1972n. 772Riconoscimento obiezione di coscienza; l. 11 luglio 1978n. 382Norme di principio sulla disciplina militare.
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53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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54. - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. 
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onoreprestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (1). 
V. l. 23 dicembre 1946n. 478Modificazioni alle formule di giuramento. V. anche d.l.C.p.S. 20 settembre 1947n. 1189Modificazione della formula del giuramento previsto dall'ordinamento giudiziario militare.
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PARTE IIORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATitolo IIl Parlamento 
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Sezione ILe Camere
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55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [839096104135].
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56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto (1). 
Il numero dei deputati è di seicentotrenta. 
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. 
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblicaquale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazioneper seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizionesulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
(1) Articolo così modificato dall'art. 1 della l. costituzionale 9 febbraio 1963n. 2. Sulle modalità di elezione dei deputati v. l. 4 agosto 1993n. 277Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati .
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57.- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale (1).
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. 
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due (2)la Valle d'Aosta uno. 
La ripartizione dei seggi tra le Regioniprevia applicazione delle disposizioni del precedente commasi effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generalesulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
(1) Articolo così modificato dall'art. 2 della l. costituzionale 9 febbraio 1963n. 2. V. anche l. 4 agosto 1993n. 276Norme per la elezione del Senato della Repubblica. Sulle modalità di elezione dei senatori v. il d.lgs. 20 dicembre 1993n. 533Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. 
(2) V. l. costituzionale 27 dicembre 1963n. 3 che ha istituito la Regione Molise.
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58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. 
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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59. - È senatore di diritto e a vitasalvo rinunziachi è stato Presidente della Repubblica. 
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo socialescientificoartistico e letterario.
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60. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. 
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (1). 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. costituzionale 9 febbraio 1963n. 2.
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61. - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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62. - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. 
Quando si riunisce in via straordinaria una Cameraè convocata di diritto anche l'altra.
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63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. 
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comuneil Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. 
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componentie se non sono adottate a maggioranza dei presentisalvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. 
I membri del governoanche se non fanno parte delle Camerehanno dirittoe se richiesti obbligodi assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
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65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [66 ]. 
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
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66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
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68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartienenessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale [249 c.p.p.] o domiciliare [251 c.p.p.]né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personaleo mantenuto in detenzionesalvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condannaovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza [380 c.p.p.]. 
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioniin qualsiasi formadi conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza [254 c.p.p.] (1). 
(1) Testo modificato dall'art. 1 della l. costituzionale 29 ottobre 1993n. 3.
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69. - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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Sezione IILa formazione delle leggi 
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70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
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71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governoa ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. 
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggimediante la propostada parte di almeno cinquantamila elettoridi un progetto redatto in articoli.
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72. - Ogni disegno di leggepresentato ad una Camera èsecondo le norme del suo regolamentoesaminato da una commissione e poi dalla Camera stessache l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. 
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissionianche permanenticomposte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casifino al momento della sua approvazione definitivail disegno di legge è rimesso alla Camerase il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. 
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativadi autorizzazione a ratificare trattati internazionalidi approvazione di bilanci e consuntivi.
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73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (1). 
Se le Camereciascuna a maggioranza assoluta dei propri componentine dichiarano l'urgenzala legge è promulgata nel termine da essa stabilito. 
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazionesalvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso [10 disp. prel. c.c.]. 
V. d.P.R. 28 dicembre 1985n. 1092T.U. sulla promulgazione delle leggi.
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74. - Il Presidente della Repubblicaprima di promulgare la leggepuò con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. 
Se le Camere approvano nuovamente la leggequesta deve essere promulgata.
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75. - È indetto referendum popolare [123132] per deliberare la abrogazionetotale o parzialedi una legge o di un atto avente valore di leggequando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali [121126] (1). 
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilanciodi amnistia e di indultodi autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80]. 
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati [56]. 
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi dirittoe se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 
La legge determina le modalità di attuazione del referendum (1). 
(1) V. l. 25 maggio 1970n. 352Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.
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76. - L'esercizio della funzione legislativa [70 ] non può essere delegato al Governo [92] se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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77. - Il Governo non puòsenza delegazione delle Camereemanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 
Quandoin casi straordinari di necessità e d'urgenzail Governo adottasotto la sua responsabilitàprovvedimenti provvisori con forza di leggedeve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere cheanche se scioltesono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 
I decreti perdono efficacia sin dall'iniziose non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione [73]. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari [11].
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79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camerain ogni suo articolo e nella votazione finale. 
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge (1). 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. costituzionale 6 marzo 1992n. 1.
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80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politicao prevedono arbitrati o regolamenti giudiziario importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
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81.- Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
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82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
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Titolo IIIl Presidente della Repubblica
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83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. 
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. 
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. 
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge (1). 
(1) V. l. 9 agosto 1948n. 1077Assegno e dotazione del Presidente della Repubblica; con l'art. 4 l. 23 luglio 1985n. 372l'assegno e la dotazione personale del Presidente della Repubblica sono stati rivalutati. Per l'art. 4 di questa legge sono rivalutati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'Istat dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.
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85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. 
Trenta giorni prima che scada il termineil Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionaliper eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. 
Se le Camere sono sciolte [88]o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60]la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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86. - Le funzioni del Presidente della Repubblicain ogni caso che egli non possa adempierlesono esercitate dal Presidente del Senato. 
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblicail Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giornisalvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
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87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. 
Può inviare messaggi alle Camere [74]. 
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
Nominanei casi indicati dalla leggei funzionari dello Stato. 
Accredita e riceve i rappresentanti diplomaticiratifica i trattati internazionalipreviaquando occorral'autorizzazione delle Camere. 
Ha il comando delle Forze armatepresiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la leggedichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. 
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104 ]. 
Può concedere grazia [174 c.p.; 681 c.p.p.] e commutare le pene. 
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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88. - Il Presidente della Repubblica puòsentiti i loro Presidentisciogliere le Camere o anche una sola di esse [85]. 
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandatosalvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1). 
(1) Comma così sostituito dall'art. 1 l. costituzionale 4 novembre 1991n. 1.
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89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponentiche ne assumono la responsabilità. 
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri [ 9295].
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90. - Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzionitranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [89134 ; 283 c.p.]. 
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [55]a maggioranza assoluta dei suoi membri (1). 
(1) V. artt. 5-18 l. 5 giugno 1989n. 219.
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91.
Il Presidente della Repubblicaprima di assumere le sue funzionipresta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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Titolo IIIIl Governo
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Sezione IIl Consiglio dei ministri 
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92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministriche costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri esu proposta di questoi ministri.
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93. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministriprima di assumere le funzioniprestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
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94. - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere [55]. 
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni [71]. 
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
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95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativopromuovendo e coordinando l'attività dei ministri. 
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministrie individualmente degli atti dei loro dicasteri. 
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numerole attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
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96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministrianche se cessati dalla caricasono sottopostiper i reati commessi nell'esercizio delle loro funzionialla giurisdizione ordinariaprevia autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputatisecondo le norme stabilite con legge costituzionale (1). 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. costituzionale 16 gennaio 1989n. 1.
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Sezione IILa Pubblica Amministrazione 
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97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di leggein modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. 
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenzale attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorsosalvo i casi stabiliti dalla legge.
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98. - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. 
Se sono membri del Parlamentonon possono conseguire promozioni se non per anzianità. 
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistratii militari di carriera in servizio attivoi funzionari ed agenti di poliziai rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
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Sezione IIIGli organi ausiliari 
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99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è compostonei modi stabiliti dalla leggedi esperti e di rappresentanti delle categorie produttivein misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. 
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. 
Ha l'iniziativa legislativa [71] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondi i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
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100.- Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [103]. 
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governoe anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato [81]. Partecipanei casi e nelle forme stabiliti dalla leggeal controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. 
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
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Titolo IVLa Magistratura 
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Sezione IOrdinamento giurisdizionale 
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101. - La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
I giudici sono soggetti soltanto alla legge [108].
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102. - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [106; 108]. 
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materieanche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. 
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
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103. - Il Consiglio di Stato [100 ] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi ein particolari materie indicate dalla leggeanche dei diritti soggettivi. 
La Corte dei conti [102] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate (1). 
(1) Per la nozione di reato militare v. art. 37 c.p.m.p.. Per quella di appartenenti alle Forze armatev. gli artt. 1-8 c.p.m.p..
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104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. 
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. 
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. 
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categoriee per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. 
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. 
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. 
Non possonofinché sono in caricaessere iscritti negli albi professionaliné far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
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105. - Spettano al Consiglio superiore della magistraturasecondo le norme dell'ordinamento giudiziariole assunzionile assegnazioni ed i trasferimentile promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
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106.- Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. 
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nominaanche elettivadi magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. 
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazioneper meriti insigniprofessori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
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107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistraturaadottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. 
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. 
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. 
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario [108112].
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108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. 
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (1)del pubblico ministero presso di essee degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [102]. 
(1) V. l. 30 dicembre 1968n. 561 che ha istituito il Consiglio della magistratura militare.
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109. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [55 -59 c.p.p.).
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110.- Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistraturaspettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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Sezione IINorme sulla giurisdizione 
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111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [125 c.p.p.; 131-135 c.p.c.]. 
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personalepronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o specialiè sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [360 c.p.c.; 606 c.p.p.; l. 7 maggio 1981n. 180art. 6]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. 
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale [1074; 50 c.p.p.].
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113. - Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [100103]. 
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. 
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
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Titolo VLe Regionile Provinciei Comuni
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114. - La Repubblica si riparte in RegioniProvincie e Comuni.
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115. - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione (1). 
(1) V. l. 10 febbraio 1953n. 62in materia di costituzione e funzionamento degli organi regionali; l. 17 febbr



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